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Che fare?

Cosa fare in caso di decesso?

Disbrigo pratiche in caso di lutto


Le onoranze funebri Marchigiano sono da moltissimi anni un punto di riferimento per le comunità di Fabriano e dei territori contigui. In caso di decesso di un familiare, scegliere l’impresa di pompe funebri è un compito delicato ed estremamente importante, per cui, valutate con attenzione dopo aver chiesto il preventivo di spesa ed il servizio offerto. Per quanto riguarda i problemi pratici, la prima questione è legata al luogo in cui avviene il decesso:

  In abitazione (indipendentemente dalla residenza del defunto)
  In ospedale o in istituto di cura pubblico, privato, accreditato
  In luogo pubblico o aperto al pubblico

Decesso in abitazione

In questo caso se non siete sicuri che la persona sia deceduta, CHIAMATE il servizio di EMERGENZA 112 altrimenti rivolgetevi subito all’impresa di pompe funebri Marchigiano di Bartolini che, se l’evento si verifica di notte, chiamerà il servizio di Guardia Medica perché si proceda all’accertamento dell’ora del decesso. Se invece la morte avviene di giorno (dalle ore 08,00 alle ore 20,00), chiamerà il medico curante per l’accertamento dell’ora e per la compilazione del modello ISTAT. Successivamente sarà avvisato il medico necroscopo che rilascerà l’ultimo certificato da produrre al Comune di decesso per ottenere l’autorizzazione al seppellimento. La vestizione della salma sarà effettuata subito dopo l’avvenuta visita del medico necroscopo.

Decesso in ospedale

Se il decesso ha avuto luogo in ospedale sarà il personale della struttura a mettere a disposizione i documenti sanitari da inoltrare al Comune di decesso a cura dell’impresa di pompe funebri Marchigiano di Bartolini. Al momento della morte di un congiunto, il personale sanitario comunicherà la necessità di contattare immediatamente l’impresa di onoranze funebri di propria fiducia cui si intende dare l’incarico di gestire tutto il funerale e consegnerà il modulo di scelta dell’impresa. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal familiare dopo l’avvenuta constatazione del decesso e sarà ritirato dal personale sanitario prima del trasferimento della salma presso l’obitorio, ove si effettuerà la vestizione della salma. Se i familiari del defunto lo desiderano, la salma può essere trasportata nella propria abitazione.

Decesso presso casa di riposo

Se la morte di un familiare è avvenuta in una casa di riposo o di cura, contattate l’impresa di pompe funebri Marchigiano che provvederà allo svolgimento di tutte le procedure da attuare che saranno sbrigate al vostro posto. La salma sarà trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale, ove si effettuerà la vestizione della salma; se i familiari del defunto lo desiderano, la salma può essere trasportata nella propria abitazione.





Le certificazioni rilasciate dal Comune di decesso, necessarie per l’adempimento delle varie pratiche successive (successione, istituti bancari, Poste, assicurazioni, istituti previdenziali, …) saranno consegnate dall’impresa di onoranze funebri Marchigiano da parte del Comune di residenza.

Successione

La successione a causa di morte è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il de cuius, a seguito della morte di quest'ultimo. La successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano, naturalmente, anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà di beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante. Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  Successione testamentaria, quando è regolata da un testamento
  Successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria ed in parte legittima. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.

Accettazione dell'eredità

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa, con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice), oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei suoi debiti. Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di:

  Rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti salvo eventuale loro rinuncia)
  Di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

Le imposte di successione

Quando si presenta la Dichiarazione di Successione e nell’attivo ereditario è presente almeno un immobile, è obbligatorio pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali. Il calcolo di queste imposte avviene mediante il meccanismo dell’autoliquidazione, cioè è il contribuente stesso che le calcola e le versa senza un intervento diretto dell’amministrazione finanziaria. L’addebito avviene sul conto corrente intestato al dichiarante, ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la Dichiarazione di Successione, vanno sempre indicati il codice Iban del conto corrente sul quale addebitare le somme dovute più il codice fiscale dell’intestatario del c/c. Oltre a queste imposte, potrebbe essere dovuta anche l’imposta di successione, applicata in percentuale sull’attivo ereditario, al netto delle passività deducibili. In questo caso l’obbligo o meno di pagamento dipende dalla situazione che si verifica al momento del decesso (grado di parentela degli eredi, eventuali franchigie di esenzione dall’imposta, agevolazioni applicabili). In ogni caso tale imposta, se dovuta, viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione presentata.

Dichiarazione di successione

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale all’autoliquidazione delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali, nonché dell’eventuale pagamento dell’imposta di successione. Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte. La dichiarazione di successione deve essere presentata:

  Dagli eredi, dai chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della Dichiarazione di Successione) od i loro rappresentanti legali
  Dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  Dagli amministratori dell’eredità
  Dai curatori delle eredità giacenti
  Dagli esecutori testamentari
  Dai trustee

Può essere presentata esclusivamente in via telematica con una delle seguenti modalità:

  Tramite un intermediario fiscale abilitato
  Direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Esistono invece casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione di successione:

  L'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto
  L'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari

Testamento

Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Secondo la definizione dell’art. 587 c.c. “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Sono prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi: se il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio (quota disponibile). La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

  I “patti successori”: ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla
  Il ”testamento congiunto”: atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo
  Il “testamento reciproco”: atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro

Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla. Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante. Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento:

  Testamento olografo: per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle
  Testamento pubblico: per redigere un testamento pubblico è necessario recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate
  Testamento segreto: si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.

Cosa fare in caso di decesso?

Disbrigo pratiche in caso di lutto

Le onoranze funebri Marchigiano sono da moltissimi anni un punto di riferimento per le comunità di Fabriano e dei territori contigui. In caso di decesso di un familiare, scegliere l’impresa di pompe funebri è un compito delicato ed estremamente importante, per cui, valutate con attenzione dopo aver chiesto il preventivo di spesa ed il servizio offerto. Per quanto riguarda i problemi pratici, la prima questione è legata al luogo in cui avviene il decesso:

  In abitazione (indipendentemente dalla residenza del defunto)
  In ospedale o in istituto di cura pubblico, privato, accreditato
  In luogo pubblico o aperto al pubblico

  

  

Decesso in abitazione

In questo caso se non siete sicuri che la persona sia deceduta, CHIAMATE il servizio di EMERGENZA 112 altrimenti rivolgetevi subito all’impresa di pompe funebri Marchigiano di Bartolini che, se l’evento si verifica di notte, chiamerà il servizio di Guardia Medica perché si proceda all’accertamento dell’ora del decesso. Se invece la morte avviene di giorno (dalle ore 08,00 alle ore 20,00), chiamerà il medico curante per l’accertamento dell’ora e per la compilazione del modello ISTAT. Successivamente sarà avvisato il medico necroscopo che rilascerà l’ultimo certificato da produrre al Comune di decesso per ottenere l’autorizzazione al seppellimento. La vestizione della salma sarà effettuata subito dopo l’avvenuta visita del medico necroscopo.

  

  

Decesso in ospedale

Se il decesso ha avuto luogo in ospedale sarà il personale della struttura a mettere a disposizione i documenti sanitari da inoltrare al Comune di decesso a cura dell’impresa di pompe funebri Marchigiano di Bartolini. Al momento della morte di un congiunto, il personale sanitario comunicherà la necessità di contattare immediatamente l’impresa di onoranze funebri di propria fiducia cui si intende dare l’incarico di gestire tutto il funerale e consegnerà il modulo di scelta dell’impresa. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal familiare dopo l’avvenuta constatazione del decesso e sarà ritirato dal personale sanitario prima del trasferimento della salma presso l’obitorio, ove si effettuerà la vestizione della salma. Se i familiari del defunto lo desiderano, la salma può essere trasportata nella propria abitazione.

  

  

Decesso presso casa di riposo

Se la morte di un familiare è avvenuta in una casa di riposo o di cura, contattate l’impresa di pompe funebri Marchigiano che provvederà allo svolgimento di tutte le procedure da attuare che saranno sbrigate al vostro posto. La salma sarà trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale, ove si effettuerà la vestizione della salma; se i familiari del defunto lo desiderano, la salma può essere trasportata nella propria abitazione.



Le certificazioni rilasciate dal Comune di decesso, necessarie per l’adempimento delle varie pratiche successive (successione, istituti bancari, Poste, assicurazioni, istituti previdenziali, …) saranno consegnate dall’impresa di onoranze funebri Marchigiano da parte del Comune di residenza.

  

  

Successione

La successione a causa di morte è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il de cuius, a seguito della morte di quest'ultimo. La successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano, naturalmente, anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà di beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante. Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  Successione testamentaria, quando è regolata da un testamento
  Successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria ed in parte legittima. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.

  

  

Accettazione dell'eredità

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa, con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice), oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei suoi debiti. Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di:

  Rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti salvo eventuale loro rinuncia)
  Di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

  

  

Le imposte di successione

Quando si presenta la Dichiarazione di Successione e nell’attivo ereditario è presente almeno un immobile, è obbligatorio pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali. Il calcolo di queste imposte avviene mediante il meccanismo dell’autoliquidazione, cioè è il contribuente stesso che le calcola e le versa senza un intervento diretto dell’amministrazione finanziaria. L’addebito avviene sul conto corrente intestato al dichiarante, ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la Dichiarazione di Successione, vanno sempre indicati il codice Iban del conto corrente sul quale addebitare le somme dovute più il codice fiscale dell’intestatario del c/c. Oltre a queste imposte, potrebbe essere dovuta anche l’imposta di successione, applicata in percentuale sull’attivo ereditario, al netto delle passività deducibili. In questo caso l’obbligo o meno di pagamento dipende dalla situazione che si verifica al momento del decesso (grado di parentela degli eredi, eventuali franchigie di esenzione dall’imposta, agevolazioni applicabili). In ogni caso tale imposta, se dovuta, viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione presentata.

  

  

Dichiarazione di successione

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale all’autoliquidazione delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali, nonché dell’eventuale pagamento dell’imposta di successione. Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte. La dichiarazione di successione deve essere presentata:

  Dagli eredi, dai chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della Dichiarazione di Successione) od i loro rappresentanti legali
  Dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  Dagli amministratori dell’eredità
  Dai curatori delle eredità giacenti
  Dagli esecutori testamentari
  Dai trustee

Può essere presentata esclusivamente in via telematica con una delle seguenti modalità:

  Tramite un intermediario fiscale abilitato
  Direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Esistono invece casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione di successione:

  L'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto
  L'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari

  

  

Testamento

Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Secondo la definizione dell’art. 587 c.c. “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Sono prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi: se il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio (quota disponibile). La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

  I “patti successori”: ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla
  Il ”testamento congiunto”: atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo
  Il “testamento reciproco”: atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro

Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla. Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante. Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento:

  Testamento olografo: per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle
  Testamento pubblico: per redigere un testamento pubblico è necessario recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate
  Testamento segreto: si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.




Pompe funebri Fabriano

Bartolini, imprenditori dal 1890